(massima n. 1)
I giudizi di impugnazione delle operazioni elettorali devoluti alla giurisdizione amministrativa sono improntati a un criterio di celeritą, il quale si manifesta in primo luogo nell'eccezionale dimezzamento del termine per proporre ricorso contro gli esiti delle elezioni (art. 130, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, CPA), oltre che di tutti i termini del procedimento, salvo quelli regolati da una specifica disposizione (comma 10 del citato art. 130), e quindi nella fissazione dell'udienza d'ufficio (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 405/2015).