(massima n. 1)
L'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415, secondo comma, c.c., postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile, o comunque non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.