(massima n. 1)
In base a quanto stabilito dall'art. 130 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) avverso gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali č consentito ricorrere, impugnando l'atto di proclamazione degli eletti, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, nel caso delle elezioni di comuni, province e regioni, ovvero da parte di qualsiasi candidato o elettore, nel caso delle elezioni dei membri del Parlamento europeo. Non č contemplato fra i legittimati a ricorrere, il delegato di lista (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. II, n. 1842/2017).