(massima n. 1)
In tema di giudizio elettorale l'art. 130, comma 3, lett. c), c.p.a. indica chiaramente la possibilitą di notificare il ricorso ad un solo controinteressato e, quindi, consente l'integrazione successiva del contraddittorio; non č, pertanto, inficiato di inammissibilitą il ricorso elettorale notificato, unitamente a copia del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, a un solo controinteressato (conferma Tar Abruzzo L'Aquila 12 ottobre 2017, n. 417). Ai sensi dell'art. 130, comma 3, lett. c), c.p.a. non č inammissibile il ricorso elettorale notificato, unitamente a copia del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, a un solo controinteressato. Nell'interpretazione delle norme di carattere elettorale gli argomenti sistematici volti a privilegiare determinate esigenze di rango politico-amministrativo devono comunque cedere ai rilievi fondati su di una stretta interpretazione delle norme elettorali medesime.