(massima n. 7)
In tema di elezioni l'art. 71 comma 5 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 per il suo carattere di specialità, non può prevalere sull'art. 57 comma 7 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, anche se questo è stato emanato in epoca antecedente alla intervenuta distinzione della normativa applicabile ai Comuni nella materia in parola a seconda del numero della loro popolazione, atteso che detto T.U. non afferma esplicitamente il venir meno della applicabilità della precedente disposizione a carattere generale, né questa è incompatibile con la nuova normativa, solo perché ha introdotto la possibilità del c.d. "voto disgiunto" nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, tenendo presente che l'aver introdotto la possibilità che il voto espresso per il candidato consigliere di una lista diversa da quella per la quale è stato espresso il voto per il candidato Sindaco sia valido non esclude che nei Comuni, con popolazione inferiore, in cui ciò non è possibile, sia consentito, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, continuare ad applicare la risalente normativa per la quale in tali casi è inefficace il voto di preferenza e salvo il voto di lista.