(massima n. 7)
            In  tema  di  elezioni l'art.  71  comma  5  T.U.  18 agosto 2000 n. 267 per il suo carattere di specialità, non  può  prevalere  sull'art.  57  comma  7  T.U.  16 maggio 1960 n. 570, anche se questo è stato emanato in  epoca  antecedente  alla  intervenuta  distinzione  della normativa applicabile ai Comuni nella materia in parola a seconda  del  numero  della  loro  popolazione,  atteso  che detto T.U. non afferma esplicitamente il venir meno della applicabilità  della  precedente  disposizione  a  carattere generale,  né  questa  è  incompatibile  con  la  nuova normativa, solo perché ha introdotto la possibilità del c.d. "voto disgiunto" nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila  abitanti,  tenendo  presente  che  l'aver  introdotto la possibilità che il voto espresso per il candidato consigliere di  una  lista  diversa da  quella  per  la quale  è stato espresso il voto per il candidato Sindaco sia valido non esclude che nei Comuni, con popolazione inferiore, in cui ciò non è possibile, sia consentito, in applicazione del  principio  della  conservazione  degli  atti  giuridici, continuare  ad  applicare  la  risalente  normativa  per  la quale in tali casi è inefficace il voto di preferenza e salvo il  voto  di  lista.