(massima n. 1)
Nel giudizio elettorale devono ritenersi ammissibili anche censure parzialmente generiche, oppure destinate a risultare poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima: diversamente, l'attenuazione dell'onere probatorio nel processo amministrativo elettorale risulterebbe priva di concreta incidenza e si risolverebbe in una sterile dichiarazione di intenti.