(massima n. 1)
Nel caso del legittimario — che è terzo rispetto al negozio di cessione dei beni ereditari compiuto dal de cuius (e rispetto all'accordo simulatorio) — il termine di prescrizione dell'azione di simulazione del contratto, esercitata in funzione dell'azione di riduzione, decorre dall'apertura della successione dell'alienante, in quanto è solo da tale momento che, da un lato, il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un'azione personale per la tutela di un diritto proprio, e, dall'altro, l'atto compiuto dal de cuius assume l'idoneità a ledere diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell'asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati.