(massima n. 1)
La domanda avente come "petitum" sostanziale la tutela del diritto di elettorato attivo, proposta prima ed al di fuori del relativo procedimento elettorale, spetta alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non č esclusiva, e che l'eventuale carenza di interesse ad un'azione di mero accertamento del diritto di voto non si colloca sul piano dell'individuazione del giudice munito di "potestas iudicandi", ma riguarda il diverso ambito della riscontrabilitā, o meno, nella causa cosė come proposta, di detta condizione dell'azione, la cui valutazione č riservata al giudice adito. (Regola giurisdizione).