(massima n. 1)
L'art. 129, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 129, comma 9, D.Lgs. n. 104/2010), nel prevedere che nel giudizio, avente ad oggetto gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'udienza di discussione si celebra nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, non vieta la fissazione dell'udienza pubblica, senza avvisi, anche il giorno stesso del deposito dell'appello, quando esigenze di celeritą lo impongano, come nel caso di specie, per lo spedito svolgimento delle operazioni elettorali. Tanto non viola il diritto di difesa, avendo la parte ricorrente - e, con essa, anche le altre parti del giudizio - l'onere di verificare la fissazione dell'udienza in seguito alla proposizione del ricorso debitamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 129, comma 8, lett. c), D.Lgs. n. 104/2010, anche ad horas, e di attivarsi per presenziare all'udienza, ove lo ritengano opportuno, per tutelare i propri interessi.