(massima n. 1)
In base alle norme degli artt. 1415 e 2652 n. 4 c.c. è irrilevante la buona fede del subacquirente che abbia trascritto il proprio titolo dopo la domanda di simulazione, giacché la trascrizione anteriore rende opponibile al subacquirente, nonostante la sua buona fede, la sentenza che accoglie la domanda trascritta. Ma per l'opponibilità della sentenza occorre che ne sussistano le condizioni volute dalla legge, e queste mancano se, prima dell'emanazione della sentenza, sia stata effettuata la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione. In tal caso, non potendosi più invocare gli effetti della pubblicità fatti salvi dall'art. 1415 c.c. e precisati nell'art. 2652 n. 4 torna applicabile la regola generale enunciata nell'art. 1415, secondo la quale la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dall'apparente titolare.