(massima n. 1)
Al fine d'integrare il requisito della mala fede necessario ai sensi dell'art. 1415 c.c. per opporre la simulazione al terzo che abbia acquistato dal titolare apparente; non č sufficiente la mera scienza della simulazione, richiedendosi che il terzo abbia proceduto all'acquisto per effetto della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare rispetto agli altri terzi lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante.