(massima n. 1)
In tema di accesso agli atti, al di lą degli specifici vizi e della specifica motivazione dell'atto impeditivo dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti per l'ostensione del documento, potendo pertanto negare l'esibizione anche per motivi diversi da quelli indicati dal soggetto detentore del documento reclamato. In tema di accesso agli atti, l'atto con il quale chi detiene il documento si pronuncia non costituisce espressione di un potere autoritativo, ma si inquadra nell'ambito di un rapporto di tipo paritetico per cui la sua motivazione non assume la funzione tipica che quest'ultima riveste in relazione ai provvedimenti amministrativi. Ne consegue che l'erroneitą, l'incompletezza o l'inadeguatezza della motivazione a supporto del diniego di accesso non ne provoca di per sé l'illegittimitą. In tema di accesso agli atti, il giudizio sull'ostensione ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso e non quello della legittimitą dell'atto con cui l'ostensione viene negata. Infatti, il giudice puņ disporre l'esibizione dei documenti richiesti, ordinando all'amministrazione un tacere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti.