(massima n. 1)
La tutela del controinteressato nel rito afferente al diritto di accesso è quella, anticipata, connessa all'evento di rischio costituito dall'impatto dell'accesso sul diritto alla riservatezza, fattispecie non più ravvisabile nei suoi tratti salienti laddove l'accesso sia già stato consentito. La qualità di controinteressati nel rito in materia di accesso di cui all'art. 116 cod. D.Lgs. 104/2010, sulla base della lettera dell'art. 22, comma 1, lett. c), della L. n. 241 del 1990, non va riconosciuta a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza estensiva, ma solo quei soggetti che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. E ciò rilevando che, non basta, perciò, che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di accesso è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto. Se ne desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono per ciò solo rilevanti ai fini in discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata esigenza di riserbo.