(massima n. 2)
Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, pił che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimitą dell'atto amministrativo. Infatti, il giudice puņ ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, cosģ sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un tacere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116 comma 4, c.p.a.). Questo implica che, al di lą degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo. Di conseguenza, non sussiste il vizio di ultrapetizione della sentenza, che ha ampliato e corroborato gli argomenti ostativi all'accesso rispetto al provvedimento impugnato.