(massima n. 1)
È inammissibile l'appello innanzi al Consiglio di Stato ove risulti che le notificazioni effettuate agli appellati (nella specie alla P.A. ed alla controinteressata) siano affette da nullità, in quanto non eseguite - come dovuto - nel domicilio eletto da ciascuna di dette parti nel giudizio di primo grado (v. art. 330 cod. proc. civ. ed art. 93, comma 1, c.p.a.), ma presso quello effettivo. Siffatta invalidità delle notificazioni dell'impugnazione, non dipendente da causa non imputabile al notificante (che aveva piena conoscenza del domicilio eletto - o da intendersi eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), c.p.a. - da ciascuna delle controparti in primo grado quale risulta dalla sentenza impugnata) e che nella specie risulta non sanata dalla costituzione in giudizio della P.A. (avvenuta oltre il termine di tre mesi dato per la proposizione dell'appello e dunque quando era stato consumato il potere di impugnazione), vale a determinare l'inammissibilità dell'appello.