(massima n. 1)
È da ritenere nulla la notifica dell'appello al Consiglio di Stato effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, piuttosto che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260; né tale invalidità può essere sanata dall'avvenuta costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel caso in cui tale costituzione sia intervenuta al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.