(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 101 comma 1 Cod. proc. amm., l'appello non può limitarsi a una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado quando gli stessi sono stati puntualmente disattesi dal giudice di prime cure, ma deve contenere «le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata».