(massima n. 1)
Ove l'atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall'autoritā emanante a rigetto della sua istanza. Tale principio deve ritenersi traslabile anche alla ipotesi della omessa impugnazione di un capo autonomo della sentenza idoneo, anche isolatamente considerato, a sorreggere la statuizione gravata: č pertanto inammissibile, per carenza di interesse, un gravame che non attinga l'intero ventaglio dei capi di decisione lesivi in quanto, anche ove accolto, non potrebbe travolgere la statuizione che - in carenza di impugnazione - č divenuta regiudicata.