(massima n. 1)
La memoria di costituzione in appello che reca la mera indicazione del riportarsi a tutte le eccezioni formulate negli atti difensivi di primo grado, che in tale sede devono intendersi integralmente ritrascritte, costituisce una formula di stile che non risponde alla previsione dell'art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, la cui ratio è quella di esplicitamente delimitare il thema decidendum del secondo grado, contenendo l'effetto devolutivo dell'appello; ciò, richiede che le eccezioni riservate alla parte, come è l'eccezione di prescrizione, vengano esplicitate, appunto, nella memoria di costituzione. In mancanza di siffatta espressa tempestiva riproposizione dell'eccezione di prescrizione se ne deve ritenere la decadenza, ai sensi della norma di rito suddetta.