(massima n. 4)
            In  tema  di  reclutamento  del  personale  presso  le amministrazioni  pubbliche,  la  previsione  normativa generale dell'utilizzabilità, per  un  tempo  definito, delle  preesistenti  graduatorie non costituisce affatto una  deroga  alla  regola  costituzionale  del  concorso,  né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione  del  personale.  Al  contrario,  si  tratta  di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali, diretta all'individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli. Di conseguenza, non può sussistere alcun sospetto di illegittimità costituzionale delle discipline che hanno introdotto,  e  poi  ampliato,  l'istituto  dello  scorrimento, salvo il caso di norme singolari che prevedano termini irragionevoli  di  vigenza  delle  graduatorie,  o stabiliscano rigidi divieti di indizione di nuovi concorsi.