(massima n. 1)
La prelazione convenzionale, stipulata anteriormente alla vigenza della legge 27 luglio 1978, n. 392, ove il proprietario dell’immobile decida di venderlo dopo l’entrata in vigore di detta legge, non prevale sulla prelazione legale spettante, ai sensi dell’art. 38 della medesima legge n. 392, al conduttore dello stesso immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, giacché - a differenza della stipula di un contratto preliminare di vendita, da cui nasce l’immediata e definitiva assunzione dell’obbligo di prestare il consenso al trasferimento - nel caso della prelazione, sino a che l’"iter" contrattuale che essa configura non si esaurisca, l’impegno assunto dall’alienante rimane sul piano di mera progettualità, sicché trova immediata applicazione al rapporto di locazione pendente la anzidetta modifica legislativa incidente sul regime giuridico del bene.