(massima n. 1)
L’indennità per perdita di avviamento commerciale, prevista dall’art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978 qualora l’immobile sia destinato, da parte del locatore in proprio o di un terzo, all’esercizio della stessa attività o di un’attività affine a quella già esercitata dal conduttore uscente, è giustificata dal vantaggio derivante per il nuovo esercente dal subentro in un avviamento in atto, mediante l’acquisizione della clientela che al locale affluiva. Ne discende che non sussiste il presupposto per il riconoscimento di tale indennità qualora un locale già adibito ad attività commerciale di vendita al minuto (nella specie, di preziosi) sia nuovamente locato ed adibito, entro l’anno, ad attività di vendita all’ingrosso, poiché la clientela di un esercizio di vendita al minuto non coincide con quella che si rivolge ad un esercizio di vendita all’ingrosso. A tal fine rileva la previsione contrattuale del tipo di attività da insediare nell’immobile, senza che possano assumere rilevanza i mutamenti d’uso successivi, che si verificano ove l’attività di vendita al minuto divenga prevalente sull’altra.