(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora il contratto abbia ad oggetto locali comunicanti ma aventi diversa destinazione commerciale (nella specie, magazzino e negozio), e il canone sia unico e indistinto, il locatore non può sottrarsi al pagamento dell’indennità di cui all’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, commisurata all’intero canone nell’assunto che solo una parte dell’immobile strutturalmente unitario - al di là delle distinte indicazioni catastali - sia destinato al contatto diretto con il pubblico, spettando la detta indennità quando l’attività che comporti il contatto diretto con il pubblico sia prevalente, e dovendosi commisurare (a stessa, anche in tal caso, all’intero canone e non alla parte di esso riferibile alla sola superficie utilizzata per il contatto diretto con il pubblico.