(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’immobile utilizzato a locale di esposizione, in tanto può determinare l’esistenza del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, in quanto il conduttore istante provi che possa essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, così divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, senza che possa darsi rilievo al modo dell’organizzazione dell’attività del conduttore e alla circostanza che questi abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l’immobile adibito a deposito ed esposizione e l’immobile destinato alla vendita. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento in relazione ad un locale adibito ad esposizione di mobili, sul rilievo che non era aperto all’affluenza diretta e immediata del pubblico, che in esso non era autorizzata l’attività di vendita, la quale non risultava neanche provata, in quanto gli scontrini fiscali venivano emessi in altro locale posto di fronte).