(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili per lo svolgimento di una delle attivitā indicate nellart. 27 della legge n. 392 del 1978, la iniziale pattuizione di un termine di durata del contratto superiore a quella minima di legge non esclude lapplicabilitā della disciplina del rinnovo alla prima scadenza di cui al successivo art. 28, con la conseguenza che č affetta da nullitā, ai sensi dellart. 79 della legge n. 392 del 1978, la clausola diretta a limitare la durata della rinnovazione sino al compimento di una complessiva durata di anni dodici.