(massima n. 1)
Anche dopo la riforma amministrativa ex L. 21 luglio 2000, n. 205 che ha reso possibile, tra l'altro, chiedere l'ottemperanza delle decisioni cautelari, queste continuano ad avere portata limitata e transitoria nel tempo, non essendo idonee a dare un assetto definitivo ai rapporti oggetto di contesa ma solo ad impedire una modifica irreversibile delle situazioni sostanziali coinvolte, insuscettibile di ripristino con la decisione di merito.