(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice amministrativo sospenda in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'Amministrazione si adegui con un atto consequenziale al contenuto della relativa ordinanza, non si verifica l'improcedibilitą del ricorso o la cessazione della materia del contendere, giacché l'adozione non spontanea dell'atto con cui l'Amministrazione dą esecuzione alla sospensiva non comporta la revoca del precedente provvedimento impugnato e ha una rilevanza provvisoria in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia legittimo o no.