(massima n. 1)
È inammissibile un appello innanzi al Consiglio di Stato notificato alla controparte soltanto mediante posta elettronica certificata, atteso che, sulla scorta della più attendibile giurisprudenza, deve ritenersi che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all'art. 16-quater comma 3-bis, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione.