(massima n. 1)
La ratio della notifica per pubblici proclami disciplinata nel processo amministrativo dagli art. 14 e 16, R.D. 17 agosto 1907 n. 642 (recante regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, applicabile ai giudizi davanti al Tar in virtù del rinvio di cui all'art. 19, comma 1, L. Tar), è quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, pur considerando specifiche cautele, quali l'indicazione nell'autorizzazione di controinteressati a cui la notificazione debba farsi nei modi ordinari, tese a rendere meno labili le probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso, dunque a rendere compatibile l'istituto in argomento con il principio costituzionale (art. 24) del contraddittorio, a fronte del quale il medesimo istituto rappresenta di per sé un'attenuazione, pur dettata da apprezzabili ragioni. In altri termini la notifica per pubblici proclami, per sua natura eccezionale, in relazione alle minori garanzie che essa presenta rispetto alla notifica in forma ordinaria deve essere necessariamente eseguita in modo da rendere più probabile e meno disagevole la conoscenza effettiva dell'atto così notificato da parte dei destinatari; sicché in linea generale, ossia salva l'ipotesi suaccennata di difficoltà di identificazione nominativa dei controinteressati, il relativo annuncio deve contenere l'indicazione - oltre che degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame - dei nominativi dei controinteressati, in carenza della quale la notifica è inesistente.