(massima n. 1)
Il ricorso non sottoscritto da un legale abilitato, deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo l'atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello "ius postulandi" dinanzi al Consiglio di Stato, con conseguente impossibilità dell'appello di poter introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Né può giovare alle ragioni della parte appellante la circostanza che l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado contenga, nell'epigrafe ed in calce, la mera indicazione nominale di altro legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto il ricorso risulta sottoscritto soltanto dall'avvocato privo dello “ius postulandi" e che, di conseguenza, la paternità dello stesso non può che ascriversi esclusivamente a quest'ultimo difensore. Il ricorso in appello deve ritenersi inammissibile sotto il profilo dell'inesistenza dell'autenticazione della firma del ricorrente effettuata da un avvocato non abilitato in quanto, la validità dell'autenticazione va correlata con l'abilitazione a difendere in giudizio e, pertanto, deve ritenersi invalida l'autenticazione della firma del mandato effettuata, a margine del ricorso, da un avvocato non abilitato al patrocinio.