(massima n. 1)
La norma dettata dall'art. 24 c. c. - secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - č applicabile anche alle associazioni non riconosciute ed implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere dovere di valutare, ex art. 1455 c. c., ove si tratti di fatti imputabili a titolo di dolo o di colpa dell'associato escluso, se essi siano gravi e non di scarsa importanza, non anche di valutare l'opportunitā intrinseca della deliberazione stessa, dovendosi l'accertamento giudiziale ritenere limitato alla risoluzione della questione se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo.