(massima n. 1)
In tema di associazioni, riconosciute o non riconosciute, il principio secondo il quale la deliberazione di esclusione dell'associato è di pertinenza dell'assemblea a norma dell'art. 24 3° comma c. c., è derogabile con lo statuto (atto contrattuale soggetto alle ordinarie regole di ermeneutica negoziale), il quale può attribuire il relativo potere ad organi diversi, salvo restando la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria.