(massima n. 1)
Lo statuto dell'associazione nazionale podologi (ente di diritto privato) ha natura indiscutibilmente negoziale, e la sua interpretazione, da parte del giudice di merito, č censurabile, in sede di legittimitā, soltanto per difetto di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale previste dagli art. 1362 ss. c.c. (nella specie, la corte territoriale, nell'escludere che lo statuto "de quo" contenesse una deroga al disposto di cui all'art. 24 c.c. in tema di organi competenti a decidere sulla espulsione agli appartenenti all'associazione, aveva ritenuto che l'art. 8 del detto statuto - secondo il quale le decisioni per le controversie tra soci ed associazioni erano rimesse alla valutazione finale del consiglio direttivo - non fosse applicabile anche all'ipotesi dell'espulsione, in considerazione della "tipicitā" di tale sanzione, richiamando, a conforto di tale interpretazione, il disposto del precedente art. 3, contenente espressa previsione della sanzione della espulsione per i soli atti "contrari alle finalitā all'associazione". La S.C., nel confermare tale decisione, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).