(massima n. 1)
Un atto soprassessorio, inteso quale atto con il quale la pubblica amministrazione rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, attesa la sua natura di atto meramente interlocutorio e la sua inidoneitā a manifestare la volontā dell'amministrazione, non č autonomamente impugnabile e non rende inammissibile l'azione avverso il silenzio.