(massima n. 1)
L'azione contro il silenzio-inadempimento costituisce strumento per reagire all'inerzia "provvedimentale" dei pubblici poteri, allorché cioè questi ultimi trascurino di esercitare le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge per la cura di interessi pubblici, rispetto ai quali gli stessi si pongono in posizione di supremazia nei confronti del privato cittadino. Il medesimo rimedio non è quindi estensibile al diverso caso di relazione paritetica tra quest'ultimo e la pubblica amministrazione. Per questa ipotesi, in cui non si pone l'esigenza di rimediare ad un'asimmetria di posizioni e facoltà giuridiche tra le due parti del rapporto, come invece nel caso di provvedimenti autoritativi sono esperibili gli ordinari rimedi di stampo privatistico previsti dalla legge, devoluti alla cognizione del giudice ordinario.