(massima n. 1)
In materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dall'art. 42, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21 septies della L. 7 agosto 1990 n. 241, e 31, comma 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari, relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria di invalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d'ufficio dal giudice.