(massima n. 1)
Nel caso di deduzione dei costi sostenuti nell’ambito di un’attività economica, per il lavoro svolto da un operaio specializzato con orario parziale di tipo “orizzontale”, non è possibile applicare una riduzione ulteriore del 20 % sul monte ore complessivo per tempi morti e pause, in quanto contraria ai principi di efficienza ed economicità tipici di un’organizzazione commerciale. Inoltre, ai fini della predetta deduzione, in assenza di una diversa prova fornita dal contribuente in merito a quanto effettivamente corrisposto, risulta corretto l’operato dell’ufficio che ha applicato la tariffa “media” di euro 18, normalmente praticata da ditte operanti nel medesimo settore.