(massima n. 3)
Non è consentito al giudice ricavare la prova della "piena conoscenza" dell'atto impugnato da deduzioni o supposizioni, non legate ad elementi certi; tuttavia non è impedito al giudice, in presenza di dati oggettivi (nella specie costituiti da due domande di accesso), verificare, sulla base di un ragionamento rigorosamente sorvegliato dal punto di vista logico, se la conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione, acquisita da soggetti diversi dalla parte ricorrente in persona, sia tuttavia riconducibile alla sfera giuridica di questa. In particolare, non può essere preclusa al giudice (non ostandovi l'art. 64 c.p.a.), in presenza di una intervenuta conoscenza dell'atto impugnato, la valutazione della riconducibilità di questa alla sfera giuridica del soggetto ricorrente, se coloro che tale conoscenza hanno acquisito sono legati al ricorrente da rapporti di opera professionale.