(massima n. 1)
Nel quadro della realizzazione della pretesa al bene della vita soddisfatta dall'accoglimento della domanda giudiziale, le parti che erano controinteressate nel giudizio di cognizione possono censurare le determinazioni, assunte in esecuzione del giudicato dall'amministrazione, con l'azione di annullamento prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, non gią con il mezzo, incongruo rispetto al loro interesse sostanziale al diniego di quel bene, del giudizio di ottemperanza.