(massima n. 1)
Nel giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, la verificazione č nulla qualora non vengano comunicati alle parti costituite giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e tale omissione comporti una lesione del diritto di difesa. Nel giudizio su atti amministrativi (nella specie, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche), la verificazione, come la consulenza tecnica d'ufficio, č mezzo di valutazione della prova. In forza del principio generale del contraddittorio, la verificazione č nulla qualora non siano stati comunicati alle parti giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e ne sia derivato pregiudizio al diritto di difesa.