(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo, l'art. 18 CPA (d.lgs. n. 104/2010) prevede, in ordine alla decisione dell'istanza di ricusazione, tra l'altro che: a) "il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata" (comma 4); b) che "in ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito" (comma 5) (Conferma della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari, n. 1493/2001).