(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo l'applicazione dell'art. 18 CPA (d.lgs. n. 104/2010) - ed in particolare l'obbligo, ivi previsto, di sostituzione dei magistrati ricusati e l'adozione, da parte del nuovo collegio, di una decisione specifica sull'istanza di ricusazione - è riservata alle sole ipotesi di ricusazione enucleate dall'art. 51 c.p.c., e non a quelle che, in ragione del loro oggetto, totalmente estraneo all'elenco dell'art. 51, né in alcun modo partecipe della natura delle cause ivi prese in considerazione, costituiscono un anomalo utilizzo dell'istituto processuale, foriero di inutile dispendio di energie processuali o addirittura di effetti paralizzanti per l'attività decisoria dell'organo giurisdizionale (Conferma della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari, sez. I, n. 1850/2005).