(massima n. 1)
In ipotesi di ricusazione del giudice amministrativo, l'applicazione dell'art. 18, comma 4, del codice del processo amministrativo - che consente che il collegio investito della controversia possa disporre la prosecuzione del giudizio se ad un sommario esame ritenga l'istanza inammissibile o manifestamente infondata - appartiene alle regole del processo amministrativo, sicché sono configurabili solo eventuali "errores in procedendo" che non ridondano in possibili vizi di giurisdizione censurabili con ricorso per cassazione ex art. 362, primo comma, cod. proc. civ., salvo che non risulti la mancata (o meramente apparente o abnorme) applicazione di tali regole processuali, che, invece, integra un vizio deducibile sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione stessa, (nella specie, il giudizio amministrativo, avente ad oggetto la legittimità della procedura concorsuale di nomina a consigliere di stato, era stato definito con sentenza nonostante la ricusazione di tutti i componenti del collegio perché consiglieri di stato al pari dei controinteressati e, dunque, per asserito difetto di terzietà; la s.c., nel rigettare il ricorso, ha affermato il principio su esteso) (Rigetta, Cons. St. Roma, 2/4/2012).