(massima n. 2)
La preclusione stabilita dall'art. 38 c.p.c., per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, non sollevata nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, opera anche nei confronti di chi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, quando non ricorrono le condizioni per la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.