(massima n. 1)
L'art. 6 comma 2, L. 21 luglio 2000 n. 205, nel disporre che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ha modificato in senso estensivo il precedente sistema normativo consentendo di risolvere in ogni caso, mediante il suddetto arbitrato, le controversie concernenti diritti soggettivi a prescindere dalla loro deducibilitā innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo, ma non ha inciso sulla disciplina di rito applicabile in caso di impugnazione di un lodo arbitrale, la cui cognizione, anche nel caso di controversie riconducibili nella sfera dell'art. 6 comma 2, cit. L. n. 205 del 2000, resta riservata ex art. 828 c.p.c. alla Corte d'appello nella cui circoscrizione č la sede dell'arbitrato.