(massima n. 1)
Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontā delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando č da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontā dei contraenti, si deve optare per l'irritualitā dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza dei giudice ordinario, ha natura eccezionale. La clausola che introduce un arbitrato libero o irrituale non riveste carattere vessatorio.