(massima n. 1)
Il ricorso all'arbitrato, previsto dall'art. 6, comma 2, L. 21 luglio 2000 n. 205, nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo l'art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, č possibile solo per le controversie da risolvere mediante arbitrato rituale di diritto, e non anche quando la clausola compromissoria demandi agli arbitri una decisione da adottare secondo equitą.