(massima n. 1)
Per quanto concerne la deducibilità dei cc.dd. costi black-list, ai fini della prova della seconda esimente di cui all’art. 110, comma 11, TUIR vigente ratione temporis (vale a dire la prova che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione), l’interesse economico non può ricondursi solo al prezzo della singola fornitura, ben potendo esservi circostanze diverse e ulteriori per cui, anche se a prezzo unitario maggiore, la fornitura può essere complessivamente più conveniente di altre e rispondere a un interesse economico effettivo dell’acquirente. Tra gli elementi da prendere in considerazione vi sono, ad esempio, la qualità dei prodotti e la certezza e la puntualità degli approvvigionamenti.