(massima n. 1)
E inadempiente il promissario compratore che, invocando il principio inadimplenti non est adimplendum, rifiuta la stipula del contratto definitivo di acquisto di un appartamento in un edificio di nuova costruzione perché non è previsto il contestuale trasferimento del diritto reale di uso per il parcheggio, in quanto da un lato il promittente venditore non perciò è inadempiente agli impegni assunti con il contratto, né a suo carico sorge il relativo obbligo di trasferimento ex lege; dall'altro il preliminare non è radicalmente nullo, bensì in parte qua, e la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa, che trasferisce il reclamato diritto reale di uso sull'area destinata a parcheggio, avviene non automaticamente, ma per effetto dell'accertamento giudiziale della nullità relativa per contrasto con la individuata norma imperativa, integrativa del contratto.