(massima n. 1)
L'art. 7, comma 8, c.p.a, secondo cui "il ricorso straordinario č ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa", in base alle esigenze di certezza dell'ordinamento e dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento, si applica solamente ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo.